REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 ART.1

La scuola, alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza,

deve assicurare piena libertà a tutte le sue componenti e garantire pluralità di idee e di cultura, nell’ambito delle leggi dello Stato e dei propri regolamenti interni.

 ART. 2

In riferimento all’art.43 del D.P.R. 416/74, si sottolinea che le assemblee degli studenti costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Durante le assemblee di Istituto le lezioni sono sospese.

Il libretto degli studenti è strumento fondamentale di comunicazione tra scuola e famiglia. E’ compito della famiglia il controllo delle comunicazioni.

 ART. 3

In caso di partecipazione a scioperi e/o manifestazioni l’assenza dovrà essere giustificata da una dichiarazione firmata da un genitore dello studente, di essere a conoscenza della partecipazione del figlio/a allo sciopero e/o manifestazione.

E’ garantito agli studenti che non intendono aderire a scioperi o manifestazioni il funzionamento della Scuola.

 ART. 4

In tutti gli altri casi le assenze collettive saranno considerate ingiustificate; di queste terrà il dovuto conto ciascun Consiglio di Classe.

 ART. 5

Le modalità di giustificazione delle assenze individuali, dei permessi di entrata e uscita, al di fuori del normale orario, nonché altre eventuali norme particolari di comportamento, sono stabilite dalla Presidenza con propria circolare organizzativa, che verrà riprodotta in tutto o in parte, insieme al presente regolamento, sulla controcopertina del libretto personale degli studenti.

 ART. 6

Dopo il QUINTO GIORNO di assenza consecutivo o in caso di assenze troppo frequenti il Coordinatore di Classe è tenuto a segnalare il caso alla Presidenza.

 ART. 7

Agli studenti, ai genitori, al personale della Scuola è assicurato l’uso dei locali e delle attrezzature dell’Istituto.

 ART. 8

L’affissione di manifesti, giornali murali, ciclostilati, ecc. all’interno dei locali della Scuola è garantita agli studenti, al personale della Scuola, ai genitori senza alcuna censura preventiva, purché sia possibile inequivocabilmente identificare gli estensori e con le sole limitazioni previste dalla legge.

ART. 9

L’affissione di cui al precedente articolo da parte di persone estranee alla Scuola, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, il quale informerà il Consiglio d’Istituto dei motivi delle eventuali restrizioni adottate.

 ART. 10

La distribuzione di volantini, documenti, ecc. all’interno della Scuola è garantita a tutte le componenti e anche a persone estranee. Per queste ultime si sottolinea la necessità che l’esercizio di tale diritto avvenga previa autorizzazione della Presidenza, da esibire, se richiesta, al personale della Scuola e si attui durante i cambi d’insegnante o durante l’intervallo in modo da non arrecare intralcio all’attività didattica. Il Dirigente Scolastico informerà il C.d.I. delle eventuali restrizioni adottate riguardo le autorizzazioni concesse.

ART. 11

Si ribadisce che, come previsto dalla legge, all’interno dei locali della Scuola è proibita qualsiasi forma di propaganda elettorale, al di fuori di quella regolata dall’Art. 24 del D.P.R. 416/74.

 ART. 12

I rappresentanti degli studenti regolarmente eletti nei Consigli di Classe costituiscono il Comitato Studentesco d’Istituto, del quale potranno entrare a far parte tutti gli studenti che lo desiderino. Analoghi organismi possono essere costituiti anche dai genitori.

 ART. 13

Il Comitato Studentesco e quello dei genitori, se regolarmente costituiti, comunicano per iscritto al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto il loro regolamento e le decisioni adottate.

 ART. 14

L’accesso e l’uso dei laboratori, della biblioteca, della palestre e di ogni altra aula speciale disponibile è garantito a tutte le componenti della scuola, con le limitazioni e nelle forme previste dai rispettivi regolamenti; questi saranno preventivamente approvati dal C.d.I. sentito il parere del Consiglio dei Docenti.

 ART. 15

Chiunque abbia causato danni alle attrezzature dell’Istituto, qualora sia approvata la sua responsabilità, è tenuto al risarcimento.

 ART. 16

NON è consentito assolutamente FUMARE nei locali della scuola.

 ART. 17

A partire dalla loro entrata in vigore, eventuali variazioni da apportare ai regolamenti, dovranno essere sottoposte all’approvazione del C.d.I.

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