REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
ART.1 La
scuola, alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti
dalla Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza, deve
assicurare piena libertà a tutte le sue componenti e garantire pluralità
di idee e di cultura, nell’ambito delle leggi dello Stato e dei propri
regolamenti interni. ART.
2 In
riferimento all’art.43 del D.P.R. 416/74, si sottolinea che le
assemblee degli studenti costituiscono occasioni di partecipazione
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Durante le assemblee di Istituto le lezioni sono sospese. Il
libretto degli studenti è strumento fondamentale di comunicazione tra
scuola e famiglia. E’ compito della famiglia il controllo delle
comunicazioni. ART.
3 In caso
di partecipazione a scioperi e/o manifestazioni l’assenza dovrà
essere giustificata da una dichiarazione firmata da un genitore dello
studente, di essere a conoscenza della partecipazione del figlio/a allo
sciopero e/o manifestazione. E’
garantito agli studenti che non intendono aderire a scioperi o
manifestazioni il funzionamento della Scuola. ART.
4 In tutti
gli altri casi le assenze collettive saranno considerate ingiustificate;
di queste terrà il dovuto conto ciascun Consiglio di Classe. ART.
5 Le
modalità di giustificazione delle assenze individuali, dei permessi di
entrata e uscita, al di fuori del normale orario, nonché altre
eventuali norme particolari di comportamento, sono stabilite dalla
Presidenza con propria circolare organizzativa, che verrà riprodotta in
tutto o in parte, insieme al presente regolamento, sulla controcopertina
del libretto personale degli studenti. ART.
6 Dopo il
QUINTO GIORNO di assenza consecutivo o in caso di assenze troppo
frequenti il Coordinatore di Classe è tenuto a segnalare il caso alla
Presidenza. ART.
7 Agli
studenti, ai genitori, al personale della Scuola è assicurato l’uso
dei locali e delle attrezzature dell’Istituto. ART.
8 L’affissione
di manifesti, giornali murali, ciclostilati, ecc. all’interno dei
locali della Scuola è garantita agli studenti, al personale della
Scuola, ai genitori senza alcuna censura preventiva, purché sia
possibile inequivocabilmente identificare gli estensori e con le sole
limitazioni previste dalla legge. ART.
9 L’affissione
di cui al precedente articolo da parte di persone estranee alla Scuola,
deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, il
quale informerà il Consiglio d’Istituto dei motivi delle eventuali
restrizioni adottate. ART.
10 La
distribuzione di volantini, documenti, ecc. all’interno della Scuola
è garantita a tutte le componenti e anche a persone estranee. Per
queste ultime si sottolinea la necessità che l’esercizio di tale
diritto avvenga previa autorizzazione della Presidenza, da esibire, se
richiesta, al personale della Scuola e si attui durante i cambi
d’insegnante o durante l’intervallo in modo da non arrecare
intralcio all’attività didattica. Il Dirigente Scolastico informerà
il C.d.I. delle eventuali restrizioni adottate riguardo le
autorizzazioni concesse. ART.
11 Si
ribadisce che, come previsto dalla legge, all’interno dei locali della
Scuola è proibita qualsiasi forma di propaganda elettorale, al di fuori
di quella regolata dall’Art. 24 del D.P.R. 416/74. ART.
12 I
rappresentanti degli studenti regolarmente eletti nei Consigli di Classe
costituiscono il Comitato Studentesco d’Istituto, del quale potranno
entrare a far parte tutti gli studenti che lo desiderino. Analoghi
organismi possono essere costituiti anche dai genitori. ART.
13 Il
Comitato Studentesco e quello dei genitori, se regolarmente costituiti,
comunicano per iscritto al Dirigente Scolastico e al Consiglio
d’Istituto il loro regolamento e le decisioni adottate. ART.
14 L’accesso
e l’uso dei laboratori, della biblioteca, della palestre e di ogni
altra aula speciale disponibile è garantito a tutte le componenti della
scuola, con le limitazioni e nelle forme previste dai rispettivi
regolamenti; questi saranno preventivamente approvati dal C.d.I. sentito
il parere del Consiglio dei Docenti. ART.
15 Chiunque
abbia causato danni alle attrezzature dell’Istituto, qualora sia
approvata la sua responsabilità, è tenuto al risarcimento. ART.
16 NON è consentito assolutamente FUMARE nei locali della scuola. ART.
17 A partire dalla loro entrata in vigore, eventuali variazioni da apportare ai regolamenti, dovranno essere sottoposte all’approvazione del C.d.I. |